Gentili Colleghi,
si informa che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 49 del 28 febbraio 2026 è stata pubblicata la Legge di conversione del Decreto-legge 30 dicembre 2025, n. 202, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (cd. Decreto Milleproroghe).
Tra le disposizioni di interesse per i professionisti sanitari, il provvedimento introduce una proroga dei termini per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua in medicina (ECM).
In particolare, i professionisti sanitari possano completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio ECM 2023-2025 entro il 31 dicembre 2028.
Resta fermo che:
• il nuovo triennio formativo 2026-2028 decorre regolarmente dal 1° gennaio 2026;
• i professionisti sanitari sono pertanto tenuti a proseguire il proprio percorso di aggiornamento professionale, acquisendo i crediti previsti per il nuovo triennio, ferma restando la possibilità di recuperare eventuali debiti formativi riferiti al triennio precedente entro il termine sopra indicato.
Si ritiene inoltre opportuno informare che gli iscritti all’Albo nel corso dell’anno 2026 non sono soggetti all’obbligo formativo ECM per l’anno di prima iscrizione.
Per tali professionisti, l’obbligo formativo diverrà operativo a partire dal 1° gennaio 2027, con riduzione proporzionale del debito formativo ECM, per il triennio di riferimento, secondo quanto previsto dalla normativa e dalle disposizioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Si ricorda che l’adempimento dell’obbligo formativo ECM costituisce un dovere professionale e deontologico per tutti gli esercenti le professioni sanitarie, ai sensi della normativa vigente, ed è oggetto di monitoraggio attraverso il sistema di gestione dell’anagrafe dei crediti formativi gestito dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (COGEAPS).
Alla luce di quanto sopra, si invitano tutti gli iscritti a:
1. verificare la propria posizione formativa, accedendo all’area riservata del portale COGEAPS;
2. programmare per tempo il conseguimento dei crediti ECM previsti per il triennio in corso;
3. provvedere, ove necessario, al recupero dei crediti non acquisiti relativi al triennio 2023- 2025 entro il termine del 31 dicembre 2028.
L’Ordine continuerà a promuovere iniziative formative e a fornire supporto informativo agli iscritti, al fine di accompagnare i professionisti nel corretto adempimento degli obblighi formativi e nel costante aggiornamento delle competenze professionali.
Nota Informativa
Si richiama l’attenzione degli iscritti sul fatto che l’assolvimento dell’obbligo formativo ECM assume rilievo anche ai fini della responsabilità professionale e della copertura assicurativa, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza delle cure e responsabilità sanitaria di cui alla Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco) e delle successive disposizioni attuative.
In particolare, il rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale rappresenta elemento rilevante nella valutazione della condotta professionale e può incidere sulle condizioni di operatività delle polizze di responsabilità civile professionale previste per gli esercenti le professioni sanitarie.
Si invitano pertanto tutti gli iscritti a garantire la regolare acquisizione dei crediti ECM previsti dalla normativa vigente, anche quale espressione di responsabilità professionale e tutela della qualità dell’assistenza erogata.
La presente circolare è trasmessa a tutti gli iscritti per opportuna conoscenza.
Cordiali saluti,
Il delegato Co.Ge.A.P.S.
Dr. Giuseppe DE VINCENZO
Il Presidente Ordine TSRM e PSTRP delle Province Ordine TSRM e PSTRP delle Province
Dr. Domenico AVEZZANO
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