Gentile Collega,
richiamando la Circolare n. 30/2025 del 05/07/2025 dell’Ordine Interprovinciale TSRM PSTRP di Ba-Ta-BAT, con la presente si intendono fornire aggiornamenti in merito alle recenti disposizioni normative che legano in modo indissolubile l’assolvimento dell’obbligo formativo
ECM alla validità della polizza assicurativa professionale.
L’obbligo di Educazione Continua in Medicina (ECM) è un requisito imprescindibile per l’esercizio della professione sanitaria, come disciplinato dal Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (“Milleproroghe 2025”), convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, nonché dalle Delibere della Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Novità e scadenze principali:
• Triennio 2023-2025: obbligo formativo fissato a 150 crediti ECM, da acquisire entro il 31 dicembre 2025.
Proroga per il recupero del debito formativo 2020-2022: possibile conseguire i crediti mancanti entro il 31 dicembre 2025. La proroga si estende anche ai trienni precedenti (2014-2016 e 2017-2019), utilizzando crediti del triennio in corso (2023-2025).
Crediti compensativi: i crediti ECM acquisiti in eccedenza potranno compensare debiti formativi dei trienni precedenti. Tale possibilità è gestita automaticamente dalla piattaforma Co.Ge.A.P.S., a partire dal triennio più recente, ed è estesa fino al 31 dicembre 2028.
Connessione tra ECM e assicurazione professionale
Il vincolo tra obbligo formativo e copertura assicurativa è sancito dall’art. 10 della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli-Bianco), integrato dal Decreto Ministeriale 15 dicembre 2023, n. 232.
Tale normativa stabilisce che:
• la sottoscrizione di una polizza RC professionale è requisito obbligatorio per l’esercizio della professione;
• l’efficacia della polizza è subordinata al raggiungimento di almeno il 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile.
Ciò significa che, a partire dal triennio 2023-2025, in caso di sinistro la compagnia assicurativa potrà rifiutarsi di liquidare un risarcimento se il professionista non ha maturato almeno 105 crediti ECM su 150.
In tale eventualità, il professionista sarebbe chiamato a rispondere personalmente, con possibili conseguenze sul proprio patrimonio.
Invito alla verifica
Si invita ciascun iscritto a:
• controllare regolarmente la propria posizione formativa sul portale Co.Ge.A.P.S.;
• pianificare per tempo l’acquisizione dei crediti necessari, così da garantire la regolarità sia sul piano formativo che assicurativo.
Essere in regola con l’obbligo ECM non rappresenta solo un dovere professionale, ma costituisce una tutela fondamentale per l’attività e per la sicurezza economica di ciascun iscritto.
Per ulteriori chiarimenti, è possibile rivolgersi all’Ordine professionale di appartenenza o alla propria compagnia assicurativa.
L’occasione è gradita per porgere Cordiali saluti.

Il Consigliere con delega per il Co.Ge.A.P.S.                                                                            Il Presidente
Dr. Giuseppe DE VINCENZO                                                                              Dott. Domenico AVEZZANO
Ordine TSRM e PSTRP BA-TA-BT                                                                     Ordine TSRM e PSTRP BA-TA-BT

Si allega circolare, inviata, mediante pec, agli iscritti doc_558467