(Approvato dalla Commissione d’Albo Nazionale in data 11 ottobre 2021)

 

Disposizione preliminare

Il Codice deontologico del Tecnico ortopedico identifica le regole, ispirate ai principi etici definiti nella Costituzione Etica della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, che disciplinano l’esercizio professionale dei tecnici ortopedici iscritti all’Albo professionale.

Core competence del Tecnico ortopedico

Il Tecnico Ortopedico (di seguito T.O.) è il professionista sanitario che, su diagnosi medica, nel rispetto del piano terapeutico/riabilitativo individuale, previa autonoma e diretta valutazione tecnico/clinica della persona assistita, progetta, realizza, adatta, applica ed opera la fornitura e la messa in servizio di tutti i dispositivi medici esoscheletrici, di tipo meccanico o che utilizzano energia esterna o energia mista corporea ed esterna, che abbiano funzione sostitutiva, correttiva, compensativa e di sostegno dell’apparato locomotore, nonché gli ausili tecnici a tal fine prodotti, compresi i sistemi di seduta.

Il T.O. istruisce e addestra la persona assistita nell’utilizzo delle protesi, delle ortesi e degli ausili applicati, opera in autonomia tutti gli interventi, di assistenza e riparazione dei dispositivi medici prodotti e/o adattati al fine di garantirne l’efficienza e la sicurezza d’uso. Indica e propone, sulla base delle proprie responsabilità e conoscenze tecnico-professionali, la necessità del rinnovo di protesi, tutori, ortesi ed ausili tecnici non più efficienti, in condizioni d’usura critiche o a termine del ciclo di vita.

Partecipa in équipe multiprofessionale alla redazione del piano terapeutico/riabilitativo e all’individuazione dei dispositivi medici e dei relativi requisiti tecnici utili al raggiungimento del fine prefissato.

È responsabile dell’organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti nell’ambito della proprie competenze; si assume la responsabilità della messa in servizio di un dispositivo medico, presta attività e consulenza tecnico professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Il T.O. nella qualità di professionista sanitario, segnala “agli organi responsabili”, compreso il medico prescrittore, le situazioni anomale osservate al fine di migliorare la qualità della vita della persona assistita e agevolare le attività di chi presta assistenza.

Area di responsabilità

L’Area di responsabilità del T.O. attiene ai seguenti ambiti: clinico assistenziale, formativa e di ricerca, organizzativa gestionale.

Nello svolgimento autonomo dei propri compiti:

– collabora alla redazione del progetto terapeutico e/o riabilitativo individuale per definire la fattibilità e l’efficienza di un percorso ortoprotesico o di un ausilio tecnico;

– opera la presa in carico della persona assistita previa diagnosi e indicazione funzionale del presidio da approntare;

– interpreta i bisogni e le aspettative della persona assistita;

– promuove l’empowerment dell’individuo;

– esegue le valutazioni tecniche e cliniche necessarie ed effettua direttamente sulla persona assistita i rilievi morfologici necessari;

– utilizza tutti gli strumenti, non invasivi, resi disponibili dallo stato dell’arte per le finalità valutative preliminari, informative e di controllo utili alla realizzazione ortoprotesica o dell’ausilio tecnico;

– valuta e verifica la sicurezza d’uso dei dispositivi prodotti, approntati o personalizzati;

– progetta, definisce le specifiche tecniche, produce, assembla, modifica, e personalizza i dispositivi medici richiesti, sia ortesi, protesi, ausili tecnici o sistemi di postura, sia i dispositivi correttivi, compensativi, palliativi, contentivi ovvero posizionali, funzionali, fisiognomici o compressivi, per il corpo e più specificatamente per l’apparato locomotore;

– verifica la congruenza clinico/morfologica e tecnico/funzionale del dispositivo immesso in servizio rimettendone la verifica di efficacia terapeutica/riabilitativa al prescrittore;

– fornisce i dispositivi medici prodotti e personalizzati;

– verifica la conformità e la sicurezza dei presidi prodotti e applicati alla persona assistita sottoscrivendo l’attestato di conformità nei termini di legge;

– gestisce la qualità dei processi e dei protocolli di produzione;

– espleta le attività necessarie a garanzia dell’efficienza e della gestione del rischio del dispositivo prodotto;

-sovrintende e sorveglia l’immissione in servizio dei dispositivi medici anche a mezzo di richiami e protocolli di assistenza programmata;

– cura e garantisce direttamente l’assistenza dei presidi prodotti, nonchè l’assistenza dei presidi forniti;

– esegue follow-up e monitoraggi tesi alla verifica del mantenimento in efficienza dei dispositivi immessi in servizio e segnala il raggiungimento dei limiti di congruenza o di sicurezza al fine di proporre il ripristino o la sostituzione del presidio stesso;

– sviluppa, in collaborazione con altri professionisti sanitari, progetti di ricerca mirati alla promozione della salute e della qualità della vita;

– gestisce e organizza le strutture sanitarie proprie del T.O. in cui presta opera coordinandone le attività ed i processi relativi alla erogazione dei dispositivi medici di specie;

– pianifica il lavoro, organizza e coordina i processi di propria competenza all’interno della struttura in cui opera;

– coordina corsi di laurea con particolare attenzione a:

  • Insegnamento materie caratterizzanti
  • Tutor per tirocini
  • Formazione per operatori di supporto all’attività del T.O.

– promuove le attività di ricerca e sperimentazione su tutte le procedure, sui materiali e metodi in utilizzo della tecnica ortopedica, sui macchinari e su tutta la componentistica legata alla robotica, all’intelligenza artificiale.

Capo 1 – Disposizioni generali

1- Il Codice deontologico contiene l’insieme dei principi e delle regole a cui il T.O. deve uniformare l’esercizio della professione. Il T.O. è tenuto alla conoscenza dei contenuti del presente Codice, la cui ignoranza non lo esonera da responsabilità disciplinari. Le prescrizioni del presente Codice si applicano a tutti i T.O., indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell’attività.

2- L’inosservanza delle norme previste nel presente Codice ed ogni azione od omissione comunque contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione sono punibili, in relazione alla gravità degli atti, con le sanzioni disciplinari di cui al successivo Capo 12.

3- Tutti i T.O. sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente Codice, osservanza che è sottoposta a vigilanza da parte dell’Ordine professionale.

4 – Il T.O. è tenuto ad osservare una condotta eticamente irreprensibile anche al di fuori dell’attività professionale.

Capo 2 – Esercizio della professione

5 – Il T.O., nel quadro delle attività riconosciutegli dalla legge, esercita la professione imponendosi come unico ed esclusivo obiettivo la salute della persona assistita, operando, a tal fine, secondo scienza e coscienza.

6 – Il T.O. agisce sulla base del proprio livello di competenza e ricorre, se necessario, alla consulenza e all’intervento dei TT.OO. riconosciuti esperti o specialisti dalla comunità scientifica.

7 – Il T.O. presta consulenza ponendo la sua competenza a disposizione della propria e delle altre comunità professionali, istituzionali e sociali.

8 – Nell’esercizio della professione è vietata ogni forma di comparaggio.

9 – Il T.O. deve esercitare la propria attività in sedi appropriate alla dignità ed al decoro della professione; deve operare in spazi idonei alle prestazioni da effettuare in rapporto alle diverse abilità delle persone assistite ed al loro diritto alla privacy, garantendo efficacia ed efficienza delle prestazioni eseguite; nell’esercizio delle sue attività è tenuto ad indossare il camice sul quale è apposto il distintivo professionale ed il nome e cognome.

Capo 3 – Aggiornamento professionale

10 – Il T.O. è tenuto al costante aggiornamento professionale e delle proprie conoscenze tecnico-scientifiche che realizza attraverso lo studio e la ricerca, il pensiero critico e la riflessione fondata sull’esperienza e la buona prassi. Allo stesso fine, pianifica, svolge e partecipa ad attività formative ed adempie agli obblighi derivanti dal programma di Educazione Continua in Medicina.

11 – Il T.O., nel riconoscere il valore della ricerca scientifica e della sperimentazione, elabora, svolge e partecipa a percorsi di ricerca in ambito tecnico assistenziale, organizzativo e formativo, rendendone disponibili i risultati ottenuti; qualsiasi forma di sperimentazione deve tuttavia ispirarsi all’inderogabile principio della dignità e dell’integrità psicofisica della persona.

Capo 4 – Rapporto con la persona assistita, suoi familiari, caregiver o persona di riferimento

12 – Il T.O. riconosce nella persona assistita il soggetto titolare dei “diritti inviolabili ” e per questo lo pone al centro di tutte le attenzioni che ne tutelino la salute e la sua integrità psico-fisica.

13 – Il T.O. deve improntare la propria attività al più pieno rispetto ed alla più piena collaborazione con la persona assistita, astenendosi da ogni forma di discriminazione; non deve mai ridurre la persona ad una patologia, ad un numero o ad un segmento corporeo sul quale professionalmente operare in quanto lesivo per la sua dignità personale e sociale e quindi dovrà curare la qualità della relazione con la persona assistita, utilizzando sempre nome e cognome nel rivolgersi ad essa.

14 – Il T.O. deve instaurare una relazione con la persona assistita ponendosi in una posizione di ascolto e finalizzando le informazioni raccolte alla qualità degli interventi tecnici da svolgere; deve rendere altresì informata la persona assistita o, in alternativa il caregiver o la persona di riferimento, sugli aspetti tecnologici e tecnici relativi alla realizzazione del dispositivo ortoprotesico prescritto.

15 – Il T.O. rifiuta l’accanimento terapeutico e riabilitativo perché lesivo della dignità e della salute della persona assistita e, quando, a suo giudizio, ne rileva il verificarsi, ne dà segnalazione contrastando i comportamenti e le relazioni incompatibili con il bene primario della salute della persona.

16 – Il T.O. deve essere consapevole che la persona assistita ha diritto ad un accesso agevole alle varie strutture esistenti all’interno delle aziende, con servizi sanitari congrui, attrezzati e fruibili dalle diverse abilità.

17 – Il T.O. deve rispettare la più ampia libertà di scelta della persona; non deve sostituirsi ad essa, ai suoi familiari o persona di riferimento, per svolgere o istruire pratiche di autorizzazioni presso le aziende ASL o altre amministrazioni. Solo per scopi umanitari e purché in possesso di idonea delega scritta, può espletare le suddette pratiche secondo le disposizioni della persona assistita o dei suoi familiari.

Capo 5 – Rapporto col medico prescrittore

18 – La prescrizione medica costituisce un necessario documento per un corretto piano terapeutico.

19 – Qualora la prescrizione medica fosse incompleta o presentasse elementi di dubbio o non congruità rispetto alla patologia o tali da non garantire la sicurezza del dispositivo, il T.O. è tenuto a confrontarsi con il medico prescrittore sulla qualità della prestazione professionale ed a garanzia della salute della persona assistita.

20 – In caso di palese incongruità della prescrizione e di opinioni divergenti su questioni di carattere tecnico, il T.O. ha il diritto/dovere ad astenersi assumendosi la responsabilità della decisione, evitando tuttavia di manifestare dissenso in presenza della persona assistita.

21 – Ove la persona assistita giunga priva della prescrizione medica, il T.O. la invita a sottoporsi ad una visita presso il suo medico curante o specialista di fiducia, astenendosi dall’effettuare diagnosi o suggerire terapie.

Capo 6 – Rapporto professionale con colleghi e con altri professionisti sanitari

22 – Il T.O., quale componente di equipe multidisciplinari o interprofessionali, si impegna a sostenere la cooperazione con tutti i professionisti sanitari coinvolti nel percorso tecnico assistenziale riabilitativo, nel rispetto delle specifiche competenze, adottando comportamenti leali e collaborativi con i colleghi e con gli altri professionisti sanitari.

23 – È fatto espresso divieto di gettare discredito sui colleghi o esprimere giudizi negativi sul loro operato o sul dispositivo medico da loro realizzato. In caso di diversità di opinione, il T.O. deve preventivamente prendere contatto con il collega per ottenere chiarimenti sugli atti professionali da questi compiuti.

Capo 7 – Segreto professionale

24 – Il T.O. riconosce che il segreto professionale è un dovere e un diritto che sta alla base del rapporto di fiducia con i propri assistiti: è tenuto pertanto a mantenere il più rigoroso segreto su tutto quanto può aver visto ed udito nei rapporti con la persona assistita e può comunicare informazioni sul relativo stato di salute solo a soggetti espressamente autorizzati o, nel caso di incapacità della persona assistita, ai familiari ovvero caregiver o persona di riferimento.

25 – Il T.O. si adopera affinché il segreto professionale e la riservatezza di tutte le informazioni assunte sia osservato anche dai propri collaboratori.

Capo 8 – Esercizio abusivo della professione

26 – Il T.O., qualora riscontri l’esercizio della professione da parte di figure non abilitate, ha il dovere di darne immediata, formale e circostanziata comunicazione al proprio Ordine professionale. Ha altresì il dovere di segnalare alle autorità gli atti professionali e/o l’applicazione/realizzazione di dispositivi medici in violazione delle norme e/o dannosi alla salute della persona.

Capo 9 – Rapporti con le autorità e le istituzioni

27 – Il T.O., quale professionista sanitario, collabora con le autorità e le istituzioni a beneficio della salute delle persone.

28 – Il T.O. collabora con le istituzioni anche nel segnalare all’autorità competente le carenze organizzative ed i ritardi nell’applicazione della normativa vigente, collaborando per la puntuale applicazione. Il T.O. ha il diritto di scioperare ma ha comunque il dovere di garantire le prestazioni urgenti ed indispensabili.

29 – Il T.O. ha il dovere morale di accogliere, nel rispetto delle specifiche competenze e delle norme vigenti in materia, i tirocinanti pre e post laurea impartendo loro le necessarie istruzioni tecniche e costituendo esempio morale, oltre che professionale. Il T.O. è responsabile degli atti compiuti nella sua azienda dagli studenti a lui affidati.

30 – Il T.O. è tenuto, per le forniture dei presidi ortoprotesici tramite assistenza pubblica, ad attenersi al Tariffario nazionale senza applicare alcuno sconto al ribasso; il T.O. può rifiutare l’esecuzione di un presidio qualora la tariffa riconosciuta dal Nomenclatore tariffario nazionale, da altro Ente o dalla persona assistita, non sia congrua a garantire il raggiungimento di un livello soddisfacente di efficacia ed efficienza.

Capo 10 – Rapporti con cittadini, società e mondo scientifico

31 – Il T.O. che partecipa ad iniziative di formazione ECM ed educazione alla salute deve accuratamente evitare qualsiasi forma pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera. Anche nel caso in cui svolga attività di giornalista pubblicista, deve fornire informazioni, rispetto ai temi di cui è competente, in modo obiettivo, rigoroso ma soprattutto prudente, al fine di non sollecitare timori infondati o false illusioni.

32 – L’informazione sanitaria, con qualsiasi mezzo venga diffusa, non deve essere arbitraria e discrezionale ma veritiera e supportata da dati oggettivi e controllabili. In particolare, per ogni informazione deve esplicitare in modo chiaro il riferimento alle fonti, delineando la differenza tra i fatti certificati ed i dati e le opinioni.

33 – Il T.O. deve astenersi da affermazioni di priorità ed esclusività di prodotti, metodi, servizi che non trovino reale corrispondenza nei fatti o non siano comunque tecnicamente dimostrabili; analogamente deve evitare dizioni, riferimenti, notizie ed apprezzamenti che possano esercitare in modo tendenzioso un’influenza negativa sui destinatari della pubblicità nella loro valutazione dei prodotti altrui, anche se non nominati.

Deve inoltre evitare simboli, frasi, denominazioni, marchi che possano essere interpretati come pertinenti alla professione medica o ad altra professione sanitaria o che tendano ad ingenerare nel pubblico un simile equivoco.

34 – Il T.O. può promuovere la propria attività professionale improntando le sue iniziative all’elevato senso di responsabilità che la materia richiede. Egli deve uniformarsi alle disposizioni di legge che regolano la materia, specie nell’ambito della pubblicità ingannevole.

Capo 11 – Il compenso del libero professionista

35 – Il compenso del T.O. libero professionista è lasciato alla libera contrattazione delle parti ed è in ogni caso commisurato alla difficoltà ed alla complessità dell’intervento professionale, alle competenze richieste ed ai mezzi impiegati. Costituisce comportamento contrario alla dignità e al decoro della professione l’accettazione di un compenso tale da svilire la rilevanza della prestazione.

36 – Il T.O. può prestare gratuitamente la propria opera professionale per scopi di liberalità o filantropici, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato ad indebito accaparramento di clientela.

37 – Il T.O. è tenuto a far conoscere preventivamente alla persona assistita o al suo rappresentante legale, una volta concordato il progetto di cura, l’importo dovuto per le prestazioni rese, per le forniture dei presidi ortoprotesici e relativa assistenza.

Capo 12 – Procedimenti disciplinari e norme sanzionatorie

38 – L’inosservanza delle norme contenute nel presente Codice ed ogni azione od omissione comunque contraria al decoro, dignità ed al corretto esercizio della professione sono sanzionate dall’Ordine professionale di appartenenza.

39 – Il T.O. che non osservi le norme contenute nel presente Codice, nonché le disposizioni applicabili all’esercizio professionale, ivi comprese le linee guida, le raccomandazioni e le buone pratiche, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Il competente Ordine ha il compito di verificare la fondatezza degli addebiti pervenuti e, laddove li ritenga fondati, di porre in essere i procedimenti inerenti all’adozione delle sanzioni disciplinari, cui si rinvia per quanto non espressamente previsto nel presente Codice.

Le sanzioni disciplinari devono essere adeguate alla volontarietà ed alla gravità del fatto, devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, inerenti la condotta del professionista.

40 Le sanzioni disciplinari si distinguono in:

a) sanzioni formali, che non incidono sulla continuità dell’esercizio professionale:

  1. avvertimento: richiamo in ordine alla violazione compiuta, con contestuale avvertimento che tale comportamento non abbia più a ripetersi;
  2. censura: richiamo scritto, che consiste nell’adozione del provvedimento di biasimo formalizzato nei confronti dell’iscritto

b) sanzioni sostanziali, che comportano in via temporanea e/o definitiva la perdita della qualità di esercente la professione sanitaria:

  1. sospensione temporanea dall’esercizio professionale da uno a sei mesi;
  2. radiazione dall’Albo, con cancellazione ed estromissione dall’Ordine professionale di appartenenza e concorrelativo divieto permanente di esercitare la professione.

Capo 13 – Disposizione finale

Gli Ordini TSRM e PSTRP recepiscono il presente Codice, nel quadro dell’azione di indirizzo e di coordinamento esercitata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e ne garantiscono l’osservanza.

Gli Ordini TSRM e PSTRP provvedono a consegnare ufficialmente il Codice deontologico o, comunque, a renderlo noto ai singoli iscritti agli Albi ed a svolgere attività formative e di aggiornamento in materia di etica e di deontologia.

Il presente Codice resta in vigore fino alla sua revisione, che potrà essere effettuata in ogni momento, attraverso integrazioni, modifiche ed aggiornamenti, secondo le esigenze di adeguamento che verranno evidenziate nel corso del tempo a livello ordinistico e di Federazione.

Le disposizioni specifiche di questo Codice costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti dei T.O. che si ispirano e si attuano, nell’ agire quotidiano, ai principi espressi nella Costituzione Etica della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.